Esercizio dei diritti nel campo della Privacy

Esercizio dei diritti nel campo della Privacy

Un genitore ha diritto di conoscere dati/informazioni che lo riguardano eventualmente conservati a scuola: per esercitare questo diritto è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento, cioè all’istituto scolastico anche via mail. Qualora la scuola non risponda o il riscontro non sia adeguato, è possibile rivolgersi al Garante: questo è quanto ha fatto un genitore di una scuola romana non avendo ricevuto alcuna risposta ad una  mail di richiesta. 

La scuola ha fornito i documenti richiesti solo dopo il riscontro da parte dell’Autorità Garante della Privacy. La scuola ha fatto presente che la mail doveva essere involontariamente sfuggita a causa della grande mole di lavoro connessa alla gestione delle complesse problematiche pandemiche. La scuola comunica anche che i documenti/dati richiesti comunque erano in gran parte già accessibili attraverso gli ordinari canali, come il registro elettronico, che la scuola metteva a disposizione dell’utenza. Su questa querelle si si è pronunciato il Garante della Privacy con provvedimento n. 437 del 16.12.2021.

L’Autorità rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento (Istituto Scolastico romano) nel corso dell’istruttoria, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati  con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del procedimento, in quanto non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Le circostanze del caso concreto (covid) inducono l’Autorità a qualificare il caso come “violazione minore” e pertanto l’Autorità Garante della Privacy:

  1. dichiara illecita la condotta tenuta dall’Istituto Comprensivo, consistente nella violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4 del Regolamento;
  2. ammonisce l’Istituto Comprensivo quale titolare del trattamento in questione, per non aver fornito riscontro alla richiesta del genitore reclamante se non a seguito dell’invito formulato dal Garante e per non aver informato il genitore reclamante dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale entro il medesimo termine ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento;
  3. ritiene che ricorrano i presupposti (art. 17 Regolamento n. 1/2019) per l’annotazione nel registro interno dell’Autorità (art. 57, paragrafo 1, lettera u), del RGPD) delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’articolo 58, paragrafo 2, del RGPD.

Gli Associati possono consultare e scaricare il Provvedimento del Garante della Privacy n. 437 del 16.12.2021.

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