L’ indagine di mercato preliminare all’affidamento diretto

L’ indagine di mercato preliminare all’affidamento diretto

Dopo i vari decreti cd. Semplificazioni l’affidamento diretto è stato sdoganato (art. 36 co 2 lettera a)), pur con la necessità di rispettare i principi generali sanciti dall’art. 30 d.lgs. 50/2016; infatti,  “le  stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi  di  libera  concorrenza, non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,   nonché   di pubblicità  con  le  modalità  indicate  nel  presente  codice”

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art.30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante/scuola può acquisire “informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari” Linee Guida ANAC n.4. 

Parliamo, quindi, dell’indagine di mercato preliminare e prodromica all’affidamento diretto puro. La descrizione di questa attività esplorativa del mercato la rinveniamo nelle Linee Guida ANAC n.4.

Conformemente agli obblighi di motivazione stabiliti dalla legge n. 241/1990 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la scuola deve motivare la scelta dell’operatore economico affidatario. 

Nella determina a contrarre la scuola deve dare conto:

  • del possesso da parte dell’operatore economico scelto dei requisiti richiesti; 
  • della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la scuola deve soddisfare; 
  • di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario; 
  • della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 
  • del rispetto del principio di rotazione. 

Le Linee Guida ANAC n. 4 precisano inoltre che la scuola “può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”. 

Tuttavia, ci sono due aspetti da sottolineare:

  1. la comparazione non è obbligatoria, ma una best practice;
  2. la stessa indagine di mercato, a seconda di come la scuola calibra l’attività istruttoria, potrebbe mutare in una vera e propria procedura comparativa/competitiva o anche in una manifestazione di interesse, dunque preselettiva e precompetitiva.

In conclusione, possiamo affermare che questa indagine di mercato è una forma piuttosto flessibile, in quanto rimessa alla discrezionalità amministrativa del dirigente scolastico, e  trasversale rispetto ad altre modalità di indagine. 

Infatti, pur non essendo una manifestazione di interesse, persegue l’obiettivo di individuare il contraente con cui perfezionare la procedura di affidamento diretto; non è nemmeno una consultazione preliminare, ma consente di reperire elementi tecnici (es. tramite la consultazione dei listini o una richiesta di preventivi) necessari al completamento del capitolato laddove si trovi ancora in una fase di mera descrizione del fabbisogno.