Chiusura giornate prefestive

Chiusura giornate prefestive

Abbiamo già parlato di chiusura dei locali scolastici nelle giornate prefestive, ma ci viene richiesto di meglio precisare essendo in arrivo un certo numero di festività.

“Giornata prefestiva” è quella collocata il giorno lavorativo che precede immediatamente una delle festività stabilite dall’annuale OM del Ministero; le festività sono ad esempio tutte le domeniche, Natale, il 26 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua, anniversario della Liberazione, festa del Santo Patrono, etc. etc.

Non possono considerarsi prefestivi i giorni antecedenti le giornate di chiusura delle scuole, che praticano ad es. il funzionamento su cinque giorni.

Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche (es. natale, pasqua) è possibile la chiusura della scuola nelle giornate   prefestive, fermo restando  il  rispetto  dell’orario settimanale d’obbligo del personale ATA (comma 3 art. 36 DPR 209/87).

La chiusura prefestiva durante la sospensione delle attività didattiche è disposta dal dirigente, salvaguardando il ruolo e le competenze del Consiglio d’Istituto, esclusivamente quando vi sia il consenso di almeno i 2/3 del personale ATA.

Pertanto, in caso di chiusura dei prefestivi durante la sospensione delle attività didattiche, deliberata dal Consiglio d’Istituto in presenza dell’assenso di 2/3 del personale ATA, al personale stesso deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate, attraverso:

  1. l’effettuazione di un orario lavorativo di 7,12 ore in 5 giornate, nella settimana della chiusura prefestiva;
  2. ore eccedenti (compensazione anche precedente);
  3. festività soppresse;
  4. ferie, ma non può però essere imposto il recupero mediante compensazione con le ferie.

Il relativo dispositivo del dirigente deve essere comunicato all’Ambito Territoriale di competenza e pubblicato all’albo della scuola.