Le nuove aliquote 2022 per la Gestione Separata INPS

Le nuove aliquote 2022 per la Gestione Separata INPS

I lavoratori autonomi occasionali rappresentano la gran parte dei destinatari dei contratti d’opera stipulati dalle scuole. Per questa categoria di lavoratori non sono previsti adempimenti previdenziali, con una unica eccezione. Qualora percepiscano un reddito fiscalmente imponibile superiore a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali pubblici o privati, anche per questi lavoratori autonomi occasionali è prevista la sottoposizione al regime previsto dalla Gestione Separata INPS (art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03). 

Il reddito di 5.000 euro costituisce, perciò, una fascia di esenzione; ciò significa che i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente i 5.000 euro. I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente al committente/scuola il superamento della soglia di esenzione. Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2022 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll 35,03%

(33,00+0,72+1,31 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll 33,72%

(33,00+0,72 aliquote aggiuntive)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
Liberi professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,23%

(25,00 IVS +0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 Iscro)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo avviene come sempre tra collaboratore e committente; è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) a carico dell’Esperto Estraneo la PA/Scuola e due terzi (2/3) a carico della scuola. L’obbligo del versamento dei contributi è in capo alla scuola committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 EP.