Diritto al completamento per gli ATA nominati con art. 59

Diritto al completamento per gli ATA nominati con art. 59

Quella che negli anni scorsi era l’influenza annuale è diventata una pandemia, creando non poche difficoltà nella contrattualizzazione e gestione dei supplenti ATA, compresi quelli di cui all’art. 59.

L’art.59 del CCNL 29.11.2007 prevede che il personale ATA in servizio possa accettare contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno nell’ambito del comparto scuola, mantenendo senza assegni la titolarità della sede complessivamente per tre anni. 

Il personale ATA con incarico, ai sensi dell’art 59 del CCNL 29.11.2007, a tempo determinato al 30/06 o al 31/08 su un profilo diverso da quello di appartenenza e  con orario settimanale di servizio inferiore a quello previsto, può  essere destinatario di ulteriori nomine a tempo determinato per supplenze brevi o saltuarie al fine di ottenere il completamento dell’orario di servizio.

L’art. 4 DM n. 430/2000 prevede, infatti, il completamento dell’orario di servizio per il personale ATA non di ruolo; il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, una volta accettato l’incarico annuale, assume lo status giuridico di supplente. Così precisa infatti il secondo comma dell’art. 59 CCNL 2007: l’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali. 

Pertanto, la possibilità  di ottenere il completamento è motivata dal fatto che una volta assunto l’incarico di supplenza ai sensi dell’art. 59, a questo specifico tipo di personale ATA viene applicata la disciplina del  personale a tempo determinato così come prevista dal C.C.N.L. e quindi il completamento diventa possibile.

In sintesi, il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, che abbia scelto di accettare un incarico di supplenza al 30/06 o al 31/08, in un profilo diverso da quello di appartenenza, con orario settimanale inferiore a quello previsto, può ottenere il completamente orario con incarichi di supplenze brevi e saltuarie. 

Ad esempio con uno spezzone orario di 18 ore sino al 30/06 è possibile il completamento con supplenza breve di 18 ore ad esempio dal 28.02.2022 al 30.03.2022.