Green pass delega o incarico

Già da giovedì 9 settembre il Ministero Istruzione ha dedicato una pagina del proprio sito alla partenza della piattaforma nazionale per il controllo del Green Pass; è lo strumento a disposizione dei dirigenti per controllare, in tempo reale e ogni giorno, lo stato attivo/non attivo del Green Pass dei dipendenti.

Nella piattaforma MI oltre ad un video ed una nota esplicativa sono presenti due modelli, uno dei quali è la delega ad un dipendente scolastico del controllo dei Green Pass.

Nel parlare di  “delega”  occorre fare dei distinguo, potendo dare diversi significati a questo vocabolo. In termini organizzativo-strutturali la delega è uno strumento teso a realizzare  un’organizzazione  razionale, che disloca e distribuisce il carico lavorativo e i vari adempimenti.

La competenza amministrativa si fonda sul principio della legalità: è la legge che individua e ripartisce i poteri tra i vari soggetti, i vari organi, i vari uffici della P.A..  Affinché un atto di delega venga legittimamente adottato, occorre sia previsto da un’esplicita previsione normativa. La Corte dei conti, sez. Enti Locali del 02. 04. 1993 ha rilevato che la delegazione è legittima nei casi in cui le norme attributive delle competenze, esplicitamente o implicitamente,  lo prevedano.

Ad esempio la delega di funzione è ravvisabile  all’art. 5, comma 8 d.lgs. 297/1994: per la dirigenza è prevista la possibilità di delegare la presidenza del Consiglio di Classe.

L’art. 1 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti) ha inserito l’articolo 9 ter al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Nel citato articolo 9 ter non è prevista alcuna delega delle funzioni assegnate al dirigente scolastico e lo stesso modello di delega proposto dal Ministero non cita alcuna fonte di delega nelle premesse.

L’assetto dei pubblici poteri non può essere modificato dal Ministero se non lo consente la legge e gli atti adottati in assenza di previsione di legge sono viziati per incompetenza.

I dirigenti scolastici, pertanto, possono affidare un incarico al personale di Segreteria prescelto.