Qual è il ruolo effettivo del Responsabile della protezione dati (RPD o DPO) nelle PP.AA.?
Quali titoli e che tipo di esperienza professionale deve possedere?
Quando è incompatibile con altri incarichi o può incorrere in situazioni di conflitto di interessi?
Come deve essere supportato e coinvolto e per quali compiti?
A queste e a molte altre domande risponde il Garante per la protezione dei dati personali: con provvedimento n. 186 del 29.04.2021, ha adottato il “Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico.”
L’esigenza di fornire chiarimenti si è resa necessaria perché, a distanza di tre anni dalla piena applicazione del Regolamento Ue, si registrano ancora diverse incertezze che impediscono la definitiva affermazione di questa importante figura, obbligatoria per il settore pubblico, a cui come è ben noto fa capo la scuola.
Il RPD o DPO costituisce un riferimento essenziale per garantire un corretto approccio al trattamento dei dati, soprattutto ora che le Pubbliche Amministrazioni e la scuola sono sempre più incalzate dalla sfida della “trasformazione digitale”.
Un RPD esperto e competente, in grado di svolgere i propri compiti con autonomia di giudizio e indipendenza, rappresenta infatti, anche nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, una risorsa fondamentale per le PP.AA. e un valido punto di contatto per l’Autorità.
Il documento di indirizzo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, è stato inviato ai vertici delle amministrazioni nazionali e territoriali e alle realtà rappresentative del mondo pubblico, affinché ne favoriscano la più ampia diffusione.
Per consultare il testo del documento del Garante della Privacy sul RPD/DPO in ambito pubblico clicca qui Documento d’indirizzo designazione, posizione e compiti DPO PA