I compensi corrisposti a lavoratori autonomi non residenti in Italia, per prestazioni di lavoro anche occasionale svolte nel territorio dello Stato, sono reddito imponibile soggetto a tassazione. Tale onere è assolto in maniera differente a seconda che il committente italiano sia o meno sostituto d'imposta.
Le istituzioni scolastiche sono tutte sostituto d'imposta e, pertanto, la tassazione in Italia si effettua tramite la trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta definitiva sul reddito.
Tuttavia, i redditi di lavoratori autonomi non residenti in Italia seguono due diversi trattamenti in base alla stipula o meno tra lo stato di residenza e l’Italia di specifiche Convenzioni sui redditi esteri.
In particolare, qualora sia stata stipulata una Convenzione tra lo Stato di residenza del prestatore e quello in cui il reddito è stato prodotto si segue quanto previsto dalla Convenzione. Tali convenzioni vengono stipulate contro la cd. doppia imposizione sui redditi e hanno lo scopo di definire in quale Stato il reddito prodotto è tassato. In questa ipotesi la scuola/sostituto d’imposta deve:
In assenza di una specifica Convenzione si deve fare riferimento a quanto espresso nel TUIR (dPR 917/86) e nel dPR 600/73. “Sono corrisposti a soggetti non residenti da parte di sostituti d’imposta deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%.” Tale ritenuta assolve tutti gli obblighi impositivi sul reddito corrisposto al non residente. All’erogazione di questi redditi la scuola/ sostituto deve poi: