L’Associazione

STATUTO

ART. 1)

È costituita a Palermo l’Associazione DSGAONLINE, organizzazione senza scopo di lucro,che non svolge attività commerciale alla quale possono aderire liberamente i direttori dei servizi generali e amministrativi, i dirigenti scolastici, il personale docente e ATA della scuola Il funzionamento dell’associazione DSGAONLINE è regolamentato dal presente statuto

ART. 2)

Lo scopo dell’Associazione DSGAONLINE è lo sviluppo e potenziamento della formazione del personale della scuola e si basa sulla spontanea adesione dei soci, attraverso l’iscrizione e il versamento della quota annuale. Detta iscrizione decorre dal 1° gennaio e cessa automaticamente, salvo rinnovo, entro il 31 dicembre di ogni anno solare. In corso d’anno è possibile aderire all’associazione sempre con scadenza 31 dicembre dello stesso anno solare.

ART. 3)

L’Associazione DSGAONLINE avvalendosi di soci-esperti organizza e gestisce:corsi- seminari di aggiornamento, convegni di studio,incontri-dibattito, gruppi di studio-ricerca e  attività formative su tematiche specifiche di natura professionale ed a carattere giuridico- amministrativo. L’associazione svolgerà attività professionale sia per i Soci che per i non  soci e si avvarrà per consulenze specifiche, ovenecessario, di altri esperti di settore; Specifiche attività informative e/o formative e/o di consulenza, rispetto alle tematiche trattate, possono essere destinate a soggetti singoli e/o piccoligruppi; L’Associazione DSGAONLINE può produrre dispense e pubblicazioni di settore, sempre destinate ai soci L’Associazione DSGAONLINE può intrattenere relazioni o sottoscrivere accordi di programma o intese con altri enti e/o associazioni qualificati per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola di cui all’art. 1 del presenteStatuto; L’Associazione DSGAONLINE si avvarrà come mezzo di comunicazione e informazione anche del sito internet www.dsgaonline.it Le attività dell’associazione, sono esclusivamente dirette ai soci, in regola con la quota annuale di adesione, non generano reddito alcuno. Le quote sociali annuali concorrono alle spese di gestione che saranno regolarmente documentate e registrate. Detta documentazione può essere visionata anche da uno solo dei socimedesimi; L’Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità della struttura, mantenendo la propria autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale. È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

ART. 4)

Tutti i proventi derivanti dalle quote annuali sono destinati esclusivamente per le spese correnti di gestione. In caso di corsi e/o attività formative complesse, se le quote annuali versate risultassero inferiori alla copertura delle spese, i singoli soci interessati alla specifica iniziativa, verseranno l’importo corrispondente fino alla concorrenza della spesa prevista e documentata.  ART. 5)  Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale, fanno parte a pieno titolo dall’Associazione Dsgaonline. I soci vanno informati tempestivamente per aderire alle iniziative promosse e per partecipare alle riunioni assembleari predisposte per discutere sul piano delle attività e sulla rendicontazione annuale delle spese, delle entrate e sulle eventuali economie. La decisione di ammissione o non ammissione di un socio viene deliberata esclusivamente dal consiglio direttivo; la non accettazione dell’iscrizione o l’esclusione è insindacabile

ART. 6)

Tutti i soci, compresi i soci fondatori versano la quota sociale entro il mese di dicembre dell’anno in corso con riferimento all’anno successivo; l’ammontare della quota viene fissato annualmente in ragione delle attività previste.

ART. 7)

Le prestazioni di tutti soci, relatori, esperti, consulenti, liberi professionisti, ecc., svolte a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma sono soggette alle disposizioni fiscali vigenti ai sensi del TUIR

ART. 8)

Il patrimonio dell’associazione è costituito esclusivamente dalle quote associative; eventuali altri contributi versati dagli stessi soci o da terzi, sono concorrenti all’espletamento delle attività programmate durante l’anno. Le quote del socio non sono trasferibili.

ART. 9)

Sono organi dell’Associazione Dsgaonline: l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo il Presidente e il segretario.

ART. 10)

L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Il consiglio direttivo dell’associazione assume la responsabilità di gestione, elabora il piano delle attività per l’anno solare di riferimento, delibera la quota associativa annuale, ecc. che sottopone ai soci in apposita assemblea e/o con informativa scritta, se opportuno e/o urgente. L’associazione può articolarsi in sedi secondarie e sezioni staccate anche in altre città nell’ambito del Territorio Nazionale

ART. 11)

L’assemblea dei soci è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all’anno e di norma entro il 30 aprile. Può essere convocata anche su richiesta di 2/3 dei soci tramite lettera raccomandata indirizzata al presidente e contenente l’o.d.g. e le firme dei richiedenti. Data, sede e ordine del giorno dell’assemblea devono essere comunicati ai soci almeno 7 giorni prima tramite posta elettronica e informazione on-line – sempre nei termini previsti sopra – pubblicata nel sito www.dsgaonline.it Le deleghe sono ammesse in numero di una per socio.

ART. 12)

Il Presidente rappresenta il ASSOCIAZIONE DSGAONLINE di fronte a terzi ed in giudizio, presiede l’assemblea, provvede agli atti amministrativi, in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito da un socio con delega, con gli stessi poteri del Presidente.

ART. 13)

Il segretario è designato dal consiglio direttivo per la redazione dei verbali dell’assemblea dei soci ed ogni altro adempimento ritenuto indispensabile .

ART. 14)

Organi dell’Associazione sono: – l’Assemblea; – il Consiglio Direttivo; – il Presidente; – il segretario; Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 15)

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16)

Il bilancio consuntivo, cioè il rendiconto delle entrate delle quote sociali incassate nell’anno solare e delle spese sostenute, come quello preventivo per l’anno successivo, è elaborato dal consiglio direttivo e presentato ai soci in apposita assemblea a tal uopo convocata. Il bilancio consuntivo contiene voci di spesa e di entrata relativi al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo. I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede del ASSOCIAZIONE DSGAONLINE e possono essere consultati da ogni socio anche in corso d’anno.

ART. 17)

Ogni socio, in corso d’anno, può recedere dall’iscrizione al ASSOCIAZIONE DSGAONLINE mediante comunicazione scritta. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota annuale o altra versata a qualsiasi titolo. In ogni caso si cessa da socio se non rinnova l’iscrizione per l’anno successivo come previsto dall’art. 2).

ART. 18)

Lo scioglimento del ASSOCIAZIONE DSGAONLINE può avvenire solo su deliberazione dell’assemblea dei soci, la quale dovrà deliberare la chiusura dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sociale. La delibera di scioglimento e di devoluzione del patrimonio dovrà avere il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. A norma del art 148 comma 9 lettera b del Dpr 917/1986, in caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità di pubblica utilità.

ART. 19)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART. 20)

Con la sottoscrizione del presente Statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi; lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi al ASSOCIAZIONE DSGAONLINE su formale richiesta.

ART. 21)

All’assemblea spettano i seguenti compiti: – in sede ordinaria: a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo o rendiconto e preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo; b) nominare i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente, c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo; – in sede straordinaria: a) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione; b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; c) deliberare sul trasferimento della sede legale dell’Associazione; d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART 22)

Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare ha il compito di: a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; b) predisporre il bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea per l’approvazione; c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; d) deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione e i contributi associativi; e) deliberare l’esclusione dei soci; f) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri nominati dall’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al  termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso. Nel caso in cui il numero di Consiglieri vacanti sia superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l’assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio Direttivo

ART 23)

Compiti del Presidente Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, al Vice Presidente, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci. Egli dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

Il Presidente

Andrea Gibaldi