Sostegno economico familiari di studenti deceduti per infortuni

Sostegno economico familiari di studenti deceduti per infortuni

I commi 1 e 2 dell’art. 17 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 istituiscono un Fondo per il riconoscimento di una misura di sostegno economico in favore dei familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, sulla spinta prodotta dalle morti degli studenti Lorenzo Parelli, Giuseppe Lenoci e Giuliano De Seta.

La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale emanato dal MLPS, di concerto con il MIM e con il MUR, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Lavoro. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per il 2023 e, a decorrere dal 2024, a 2 milioni di euro annui. 

Il riferimento è agli studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale (accreditate dalle regioni o dalle province autonome) e le università.

Questa misura di sostegno è cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’INAIL agli assicurati (art. 85, co. 3, D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Il riconoscimento dell’assegno presuppone, comunque, che lo studente, in relazione alle attività formative, fosse coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL, normativa peraltro appena modificata dall’art. 18 dello stesso Decreto Lavoro (vedi new precedente).

Si ricorda che la disciplina di questa assicurazione infortunistica INAIL contempla, per gli infortuni mortali, oltre all’assegno una tantum, una rendita corrisposta sempre dall’INAIL in favore dei familiari superstiti, con esclusivo riferimento al coniuge e ai figli, ovvero, in mancanza di essi, con esclusivo riferimento ad ascendenti, genitori adottanti, fratelli o sorelle che fossero a carico del defunto. 

Questa rendita, per l’ambito soggettivo limitato degli aventi diritto e i relativi requisiti, è in concreto erogabile solo in un numero ristretto di casi di infortuni mortali occorsi a studenti. 

Ad oggi non è, comunque, chiaro se la rendita (quando spettante) sia cumulabile con il sostegno economico del Fondo appena costituito.