Dsga Pon Pnrr perché non sono pagati ?

Dsga Pon Pnrr perché non sono pagati ?

Il personale ATA e in particolare il direttore assolve alle funzioni amministrative, contabili e gestionali connesse all’attività della scuola in qualità di lavoratore pubblico subordinato, al quale è applicabile lo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) e il Codice Civile. 

L’art. 2094 c.c. precisa che è prestatore di lavoro subordinato chi “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. L’espressione “sotto la direzione” indica che l’imprenditore/P.A. ha il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro (subordinazione tecnica) affinché la collaborazione del dipendente sia idonea a soddisfare le finalità dell’imprenditore/P.A. (subordinazione funzionale). Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all’imprenditore/P.A. di pianificare e coordinare, attraverso l’esercizio del potere direttivo, la prestazione di lavoro del singolo con le prestazioni rese da altri lavoratori in altrettanti contratti di lavoro.

Infatti, nella P.A. il potere di organizzazione e di direzione dei dipendenti è stabilito dall’art. 5 del d.lgs. 165/2001: le PP.AA, e le scuole, assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare “la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa”. In altre parole l’attività amministrativa è strumentale al raggiungimento del pubblico interesse che nel settore Istruzione corrisponde al dovere etico di istruire, formare ed educare i discenti. 

I   docenti   hanno   il  compito  e  la  responsabilità  della progettazione  e  attuazione del processo di insegnamento/apprendimento, cioè di progettare e realizzare interventi  di educazione, formazione e istruzione mirati allo  sviluppo  della  persona  umana, adeguati ai diversi contesti, alla  domanda  delle  famiglie  e  alle caratteristiche  specifiche  dei discenti,  al  fine di garantire loro il successo formativo (art. 1 co 2 e art. 16 dPR 275/1999). 

Il PTOF ne rappresenta la formalizzazione e, pertanto, esplicita la  progettazione didattica e organizzativa che  le  singole  scuole adottano. Nel settore Istruzione il Pubblico Interesse è rappresentato, in concreto, dal raggiungimento dei complessivi obiettivi operativi  evidenziati dal PTOF, ai quali l’attività amministrativa del dirigente e del direttore  è strumentale. 

Tutta l’attività  curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa  del PTOF, e di conseguenza del Programma Annuale finanziario, delinea e circoscrive l’area in cui dirigenti e direttori  svolgono le loro funzioni e i loro compiti obbligatori. 

Il valore di documenti o Linee Guida che prospettano diverse fonti e/o situazioni è nullo e non incidono sui cardini e sui principi del potere organizzativo. 

Permane però una differenza: il dirigente, pur in regime di onnicomprensività, viene autorizzato dall’USR competente ad  attuare iniziative/progetti specifici con finanziamenti esterni (ad es. PON), come tali inseriti nel PTOF e nel Programma Annuale, e compensati al dirigente ai sensi dell’art. 53, co. 7, d.lgs. 165/2001 e dell’art. 19, co. 3, CCNL 11.04.2006.

Il direttore non può, invece, accedere a compensi a carico di tali finanziamenti esterni in quanto contrattualmente non previsto, pur dovendo assumere e svolgere compiti relativi alle proprie competenze nell’ambito dei PON e/o PNRR.

In questi giorni sono ancora in svolgimento le trattative all’ARAN per la chiusura del CCNL/Istruzione e ricerca: si auspica che in quella sede venga superato ed eliminato questo vincolo poco  realistico quanto inopportuno, anche per colmare questa differenza tra due figure che lavorano le une affianco alle altre.