Gli importi per reddito da lavoro autonomo su cui si applica la ritenuta erariale

Ci vengono segnalate delle “incomprensioni” nella fase di liquidazione dei compensi
spettanti ad esperti esterni, lavoratori autonomi prestatori occasionali, ad esempio pensionati,
e sottoposti alla Gestione Separata Inps, avendo superato la fascia di esenzione di 5.000 euro.
La determinazione della base imponibile soggetta a ritenuta segue specifiche regole,
determinate a partire dal d.P.R. 22.12.1986, n. 917 TUIR:
art. 3 – Base imponibile – 1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del
soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili
indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato.
art. 10 – Oneri deducibili – “1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri
sostenuti dal contribuente:” “e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza”.
art. 71 – Altri redditi – “2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1
dell’articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di
imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.”
Nel caso specifico rientrano nella base imponibile i compensi professionali pattuiti e precisati
nel contratto, mentre non concorrono alla formazione della base imponibile i contributi
previdenziali/assistenziali, in questo caso della Gestione Sperata, previsti dalla legge (art.2
commi dal 26 al 32 legge 335/1995).
Pertanto, dall’imponibile lordo del compenso, così come indicato nel contratto, al lavoratore
autonomo si sottrae l’ 8% per il contributo alla Gestione Separata, per la parte a carico del
lavoratore autonomo stesso. Il rimanente 16% è a carico dei costi della scuola.
Sull’importo così determinato si sottrae l’ulteriore 20% per la ritenuta d’acconto.
Inoltre, come già ribadito in una precedente new, è errato sottrarre l’IRAP dal compenso al
lavoratore autonomo, ma l’8,50% dell’ Irap è a carico dei costi della scuola.