Smarrimento di un portatile consegnato in comodato d’uso ad un docente

Andiamo verso la fine dell’a.s. ed è il momento di pensare al “ritiro” dei libri, tablet, PC, etc., consegnati agli studenti e/o docenti in comodato d’uso. Potrebbe essere una operazione semplice, quasi uno passaggio di mano, ma potrebbero essersi verificati fatti quali furti, smarrimenti o danni irreparabili.

Che fare in caso di smarrimento di un portatile consegnato in comodato d’uso ad un docente??

L’accesso ai dati e applicazioni della scuola, ad esempio il registro elettronico, tramite dispositivi mobili consente di migliorare l’espletamento di varie procedure e di accrescere la flessibilità del lavoro (si pensi alla DAD e allo smart working). I vantaggi perciò dell’adozione del mobile computing sono più che evidenti; meno evidenti lo sono i rischi in caso di smarrimento. 

Le scuole, conoscendo le conseguenze legate alla perdita di dati, hanno reso le proprie reti più sicure, ma lo stesso non viene attuato per i tablet e pc portatili. Sperando che il dispositivo sia protetto da password o da altro sistema di autenticazione (codice numerico, impronta digitale, etc.) è necessario:

  • avvisare prontamente il responsabile esterno del trattamento dati in modo che cambi le credenziali di accesso ai vari servizi quali accesso registro, mail collegate, etc.;
  • avvisare il DPO in modo che possa agire in base alle previsioni del GDPR, se nel dispositivo erano presenti dati collegati alla privacy.

Dato per scontato che il bene di proprietà della scuola sia stato inventariato e la consegna del portatile al docente sia avvenuta tramite un contratto di comodato d’uso, il docente deve consegnare all’Istituto copia della denuncia di smarrimento all’autorità di Pubblica Sicurezza.

 In caso di smarrimento il bene non viene sostituito al docente e lo stesso docente comodatario dovrà risarcire la scuola al 100% del valore del bene (comprensivo di iva) così come precisato nel contratto di comodato e valorizzato nel registro inventariale.

Il dovere e la quantificazione al risarcimento deve essere esplicitato da una determina del dirigente.